Art. 2.
(Strumenti di organizzazione,
gestione e fruizione).

      1. Le leggi regionali devono prevedere i seguenti strumenti di organizzazione, gestione e fruizione delle strade del pesce mediterraneo:

          a) il disciplinare della strada del pesce mediterraneo sottoscritto dai vari soggetti aderenti;

 

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          b) il comitato promotore;

          c) il comitato di gestione;

          d) il sistema della segnaletica;

          e) le guide e il materiale illustrativo, divulgativo e promozionale.

      2. I disciplinari per la costituzione, la realizzazione e la gestione delle strade del pesce mediterraneo di cui alla lettera a) del comma 1 sono proposti alla regione territorialmente competente dal comitato promotore di cui alla lettera b) del medesimo comma 1. Ai disciplinari sono annesse le sottoscrizioni di impegno alla realizzazione del progetto da parte dei legali rappresentanti dei soggetti aderenti al comitato promotore.
      3. Al comitato promotore possono partecipare le amministrazioni degli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende di commercializzazione e vendita del pescato e di ristorazione, le imprese e le cooperative di pesca, le associazioni finalizzate alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio ittico, gli altri operatori economici, gli enti e le associazioni pubblici o privati operanti nel campo culturale e ambientale interessati alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.
      4. Le regioni possono prevedere che il comitato promotore si intenda comunque costituito ove vi partecipino alcuni tra i soggetti previsti al comma 3 o che ad esso debbano partecipare obbligatoriamente alcuni tra i medesimi soggetti.
      5. Dopo avere ottenuto l'approvazione del disciplinare e il riconoscimento della strada del pesce mediterraneo da parte della giunta regionale, e comunque decorsi quattro mesi dalla presentazione del disciplinare alla regione territorialmente competente, il comitato promotore si trasforma in comitato di gestione, la cui costituzione ed il cui funzionamento sono disciplinati dalle leggi regionali.

 

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